+39 0332 1956200 cdltvarese@cgil.lombardia.it

Ufficio migranti

ufficio migranti

CHI SIAMO

Sportello rivolto ai migranti per la compilazione delle domande di:

  • rilascio, rinnovo, aggiornamento e duplicato dei permessi di soggiorno;
  • richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare;
  • richiesta e prenotazione del test di lingua italiana
  • decreto flussi e regolarizzazioni
  • rapporti con Questura e Prefettura su pratiche complesse
  • richiesta visti turismo
  • assistenza in caso di decesso in Italia

Contatti

RESPONSABILE: AMANI YAO JACQUES
OPERATRICE: FRANCI EMANUELA

tel. 0332 1966200
tel. 0332 1966370
mail: migrantivarese@cgil.lombardia.it

dove e quando

Sempre previo appuntamento

Varese tel. 0332 1956200
Via N. Bixio, 37
1° e 3° Lunedì del mese  dalle 14.30 alle 18.30
Martedì dalle 9.00 alle 12.30
Venerdì dalle 14.30 alle 18.30

Varese tel. 0332 1956370
Via Robbioni, 14
Lunedì  dalle 14.30 alle 18.30
Venerdì dalle 9.00 alle 12.30

Busto Arsizio tel. 03321956801
Via Caprera, 1
Giovedì dalle 15.00 alle 18.30

Besozzo tel. 0332 1956301
Via XXV aprile, 8
1° e 3° Giovedì del mese dalle 9.00 alle 12.30

Malpensa 0332 1956701
CdlT Terminal 1 Arrivi – Porta 1
telefonare per appuntamento

Gallarate tel. 0332 1956710
via del Popolo, 1
2° e 4° Martedì del mese dalle ore 9.00 alle ore 12.30
1° e 3° Giovedì del mese dalle 14.30 alle 18.30

Saronno tel. 0332 1956901
Via Maestri del Lavoro
Martedì dalle 15.30 alle 18.30

Luino tel. 0332 1956401
Via Cairoli, 28
Telefonare per appuntamento

Tradate 0332 1956410
Via Carducci 32
2° e 4° Giovedì del mese dalle 9.00 alle 12.30

MODULISTICA

PERMESSO DI SOGGIORNO SOGGIORNANTE LUNGO PERIODO CE

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA DA PRESENTARE AL PATRONATO INCA PER IL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

Aggiornamento

del permesso di soggiorno e permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo CE:

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

Ricongiungimento Familiare

Per il ricongiungimento familiare con genitori, coniuge, figli si deve chiedere il Nulla Osta, via internet, allo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura nella provincia di residenza. Il ricongiungimento può essere richiesto per i genitori solo se nel Paese d’origine non ci sono altri figli.

Quando lo straniero entra in Italia deve portare con sé un documento comprovante il legame familiare. Tale certificazione deve essere tradotta in italiano e legalizzata dalla Rappresentanza Diplomatica Consolare Italiana nel paese di origine, o deve avere l’Apostille per i paesi che hanno aderito alla convenzione dell’Aia.

Nel caso di ricongiungimento familiare a favore del genitore ultrasessantacinquenne è obbligatorio stipulare un’assicurazione sanitaria entro 8 giorni dall’ingresso in Italia del parente per la copertura dei rischi di malattia e infortunio.

In caso di reddito congiunto con il familiare convivente, il richiedente dovrà presentare anche il permesso/carta di soggiorno, il codice fiscale, il passaporto, l’ultima dichiarazione dei redditti (730/CUD/Unico) del familiare.

Documenti che il richiedente deve portare al Patronato Inca e Tabelle con i redditi necessari per presentare domanda di ricongiungimento familiare

Modelli

Test di lingua italiana

Test di lingua italiana

Il servizio di prenotazione e gestione del test di italiano presso la Camera del Lavoro di Varese è gratuito ed è riservato esclusivamente agli iscritti alla CGIL e ai loro familiari (coniuge, genitori e figli). Sono esonerati dal requisito dell’iscrizione alla CGIL solo i lavoratori disoccupati, cassintegrati e in mobilità.

Chi deve sostenere il test?

  • Il migrante regolarmente soggiornante in Italia da almeno cinque anni, già titolare di un permesso di soggiorno in corso di validità e che abbia compiuto i 14 anni di età
  • Il coniuge, il figlio minore o il genitore per cui il familiare soggiornante in Italia  da almeno cinque anni richiede il Permesso di Soggiorno CE per Soggiornanti di Lungo Periodo

Come si sostiene il test?

  • Il migrante presenta alla Questura territorialmente competente in base al proprio domicilio la richiesta di partecipazione al test accedendo via web al sito del Ministero dell’Interno. È possibile presentare la richiesta per accedere al test presso il Patronato Inca (in questo caso, NON è necessario fissare un appuntamento preventivo)
  • La Prefettura convoca il migrante (via posta ed entro 60 giorni dalla richiesta) per lo svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana  indicando il giorno, l’ora e il luogo in cui presentarsi
  • Il migrante si deve presentare presso il luogo indicato nella lettera di convocazione portando con sé le lettera stessa e un documento di riconoscimento

Come è strutturato il test?

  • Il test si basa sulla comprensione di brevi testi, frasi ed espressioni di uso frequente (secondo il livello A2 del QCER – Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue)
  • Il contenuto delle prove che compongono il test,i criteri di assegnazione del punteggio e la durata della prova sono stabiliti uniformemente su tutto il territorio nazionale
  • Per superare il test il candidato deve conseguire almeno l’80% del punteggio complessivo

Come conoscere l’esito del test?

Il risultato del test è inserito dalla Prefettura nel sistema informativo del Dipartimento per la libertà civile e l’immigrazione del Ministero dell’Interno.

A fronte del superamento del test NON viene rilasciato alcun attestato.

E se il migrante è già in possesso di una buona conoscenza della lingua italiana?

L’art. 4 del Decreto del 4 giugno 2010 individua i casi in cui non è necessario effettuare il test della lingua italiana e per i quali il migrante dovrà presentare adeguata documentazione a supporto, nella richiesta per il rilascio del Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

NON deve sostenere il test il migrante che sia in possesso di:

  • attestati o titoli che certifichino la conoscenza della lingua italiana ad un livello non inferiore al livello A2 del QCER
  • titoli di studio o titoli professionali (diploma di scuola secondaria italiana di primo o secondo grado oppure certificati di frequenza relativi a corsi universitari, master o dottorati)
  • attestazione che il migrante è entrato in Italia secondo quanto previsto dal Testo Unico e svolge una delle attività indicate nelle disposizioni del testo unico ai sensi dell’art. 27, comma 1, lettera a), c), d), e), q)

Il migrante affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivante dall’età, da patologie o handicap dovrà allegare alla documentazione richiesta la certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica.

Se l’esito del test è positivo o se si attesta di essere  in possesso di una buona conoscenza della lingua italiana, si può procedere con la  presentazione della domanda per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo alla Questura che, verificati la sussistenza di tutti gli altri requisiti richiesti, rilascia il documento.

Fonte: Ministero dell’Interno  http://www.interno.it/

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