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 Centro Servizi Fiscali convenzionato

con il CAAF CGIL Lombardia

Via Caprera, 1 21052 BUSTO ARSIZIO

                            Tel 0331-637199    Fax 0331-637391

E-mail: csfvarese@cgil.lombardia.it

 

 

 

 
                                    

 

 

I contribuenti in alternativa al modello 730 possono presentare il modello UNICO.

Questo modello deve essere utilizzato da chi non ha i requisiti previsti per presentare il modello 730 (soggetti deceduti, soggetti senza un sostituto d’imposta che possa effettuare i conguagli nei mesi di luglio e agosto) ed è obbligato/interessato a presentare la dichiarazione dei redditi.

Il Modello Unico può essere presentato anche per correggere eventuali errori del  modello 730 o di un Unico fatto in precedenza (Modello Unico Integrativo).

Il modello Unico, a differenza del modello 730 non prevede la possibilità per i coniugi di presentare la dichiarazione in forma congiunta.

 

 

Quando si presenta la dichiarazione

Il Modello UNICO 2010 deve essere presentato:

  • dal 2 maggio al 30 giugno 2010 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale

  • entro il 30 settembre 2010 se la presentazione viene effettuata in via telematica direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato (CAF) o da un ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

 

Termini di versamento

Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il 16 giugno 2010 ovvero entro il 16 luglio 2010.

I contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo 2009 e primo acconto per il 2010) nel periodo dal 17 giugno al 16 luglio 2010 devono applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse.

 

 

Dopo il 30 settembre ….

….. se la dichiarazione è presentata entro 90 giorni dal termine di presentazione (entro il 29 dicembre 2010), la stessa si considera validamente presentata (Unico tardivo). Il ritardo viene sanato con il pagamento di una sanzione pari a € 21,00 da effettuare entro lo stesso termine di presentazione, fermo restando l’applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi.

              MONITORAGGIO FISCALE

                   PER I FRONTALIERI

 

I lavoratori frontalieri che risiedono in un comune rientrante nella fascia di confine compresa nei 20 Km non devono dichiarare in Italia il reddito svizzero da lavoro dipendente... continua...

 

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Per la compilazione del modello UNICO

puoi trovare i nostri operatori nelle nostre sedi.