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Centro Servizi Fiscali convenzionato con il CAAF CGIL Lombardia Via Caprera, 1 21052 BUSTO ARSIZIO Tel 0331-637199 Fax 0331-637391 E-mail: csfvarese@cgil.lombardia.it
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Il CAAF, se richiesto dal contribuente, assieme alle dichiarazioni dei redditi (sia 730 che UNICO) elabora e stampa i bollettini ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) e se necessario anche la dichiarazione ICI.
CHI DEVE PAGARE L’ICI Sono tenuti al pagamento dell’ICI i titolari di diritti reali di godimento sugli immobili situati in Italia, anche se posseduti da non residenti. L’imposta, quindi, deve essere pagata:
I titolari di diritti reali di godimento (per esempio la locazione o il comodato), non sono tenuti al pagamento dell’imposta. Il soggetto obbligato al versamento dell’ICI è sempre il proprietario o il titolare del diritto reale, e mai il locatario o il comodatario.
SU QUALI IMMOBILI SI PAGA L’ICI FABBRICATI Sono i fabbricati iscritti o che devono essere iscritti in catasto, ai quali sia stata attribuita o sia attribuibile un’autonoma rendita catastale. Non costituiscono fabbricato, e quindi non sono soggetti al pagamento dell’ICI i fabbricati per i quali sono in corso interventi di demolizione o di ricostruzione o di recupero edilizio. Fino alla data di ultimazione dei lavori l’ICI è dovuta sul valore dell’area fabbricabile. TERRENI AGRICOLI Sono i terreni effettivamente destinati all’impresa agricola (coltivazione, allevamento …). Non sono soggetti ad ICI i terreni coltivati occasionalmente. Si tratta di piccoli appezzamenti di terreno, anche coltivati, ma senza struttura imprenditoriale (“orticelli”). AREE FABBRICABILI Sono le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione (“edificabilità d fatto”). Per verificare se un’area è edificabile, il contribuente può richiedere al comune un certificato di destinazione urbanistica. Non sono da considerarsi aree fabbricabili le aree che costituiscono pertinenza di un fabbricato, accatastate unitamente allo stesso e le aree espressamente assoggettate a vincolo di inedificabilità da leggi o per effetto di strumenti urbanistici.
ESENZIONE PRIMA CASA Il Decreto Legge n.93/2008 ha disposto l’esenzione dall’ICI a decorrere dal 2008, dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale fatta eccezione per quelle di categoria A1 (abitazione signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici). L’esenzione riguarda anche le pertinenze (come box, garage e cantine) dell’abitazione principale. Le pertinenze sono però esenti nei limiti (che possono riguardare il numero o la categoria catastale) eventualmente stabiliti nei regolamenti comunali. Anche per il riconoscimento dell’esenzione per gli immobili assimilati all’abitazione principale (il caso tipico è quello dell’abitazione concessa in uso gratuito ai parenti) occorre fare riferimento a quanto stabilito dai regolamenti comunali.
QUANDO SI PAGA L'ICI L'Ici si paga in base ai mesi di possesso nell'anno in cui è dovuta l'imposta. Il versamento può essere effettuato in due rate, oppure in unica soluzione. Versamento in due rate:
Versamento in unica soluzione: in questo caso il calcolo dell'imposta deve essere fatto applicando l'aliquota in vigore nel comune nell'anno in corso.
LA DICHIARAZIONE ICI In caso di variazione del patrimonio immobiliare, della struttura o destinazione dell’immobile, i soggetti interessati devono presentare un’apposita dichiarazione al comune, entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi:
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se non si verificano variazioni che comportano un diverso ammontare dell’ICI dovuta. La dichiarazione ICI NON deve essere presentata in caso di compravendita di un immobile e nemmeno in caso di successione. Dal 2008 la Dichiarazione ICI deve essere presentata nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell’imposta dovuta riguardano riduzioni d’imposta e quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente acquisibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale. Di conseguenza, i casi in cui bisogna presentare la dichiarazione Ici sono notevolmente ridotti. Tra i casi più frequenti di obbligo alla presentazione della dichiarazione ICI sono rimasti:
Per ulteriori informazioni dal sito dell'agenzia dell'entrare: www.finanze.it/export/finanze
Anno 2010 Scadenza prima rata ICI anno 2010
Per la compilazione dei bollettini ICI puoi trovare gli operatori
nelle nostre sedi.
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