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 Centro Servizi Fiscali convenzionato

con il CAAF CGIL Lombardia

Via Caprera, 1 21052 BUSTO ARSIZIO

                              Tel 0331-637199    Fax 0331-637391

E-mail: csfvarese@cgil.lombardia.it

 

 

 

   
                                             

 

 

Il CAAF, se richiesto dal contribuente, assieme alle dichiarazioni dei redditi (sia 730 che UNICO) elabora e stampa i bollettini ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) e se necessario anche la dichiarazione ICI.

 

CHI DEVE PAGARE L’ICI

Sono tenuti al pagamento dell’ICI i titolari di diritti reali di godimento sugli immobili situati in Italia, anche se posseduti da non residenti.

L’imposta, quindi, deve essere pagata:

  • dal proprietario di fabbricati, terreni e aree edificabili

  • dal titolare di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione);

  • dal locatore finanziario

 I titolari di diritti reali di godimento (per esempio la locazione o il comodato), non sono tenuti al pagamento dell’imposta. Il soggetto obbligato al versamento dell’ICI è sempre il proprietario o il titolare del diritto reale, e mai il locatario o il comodatario.

 

SU QUALI IMMOBILI SI PAGA L’ICI

 FABBRICATI

Sono i fabbricati iscritti o che devono essere iscritti in catasto, ai quali sia stata attribuita o sia attribuibile un’autonoma rendita catastale.

Non costituiscono fabbricato, e quindi non sono soggetti al pagamento dell’ICI i fabbricati per i quali sono in corso interventi di demolizione o di ricostruzione o di recupero edilizio. Fino alla data di ultimazione dei lavori l’ICI è dovuta sul valore dell’area fabbricabile.

TERRENI AGRICOLI

Sono i terreni effettivamente destinati all’impresa agricola (coltivazione, allevamento …). Non sono soggetti ad ICI i terreni coltivati occasionalmente. Si tratta di piccoli appezzamenti di terreno, anche coltivati, ma senza struttura imprenditoriale (“orticelli”).

 AREE FABBRICABILI

Sono le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione (“edificabilità d fatto”).

Per verificare se un’area è edificabile, il contribuente può richiedere al comune un certificato di destinazione urbanistica.

Non sono da considerarsi aree fabbricabili le aree che costituiscono pertinenza di un fabbricato, accatastate unitamente allo stesso e le aree espressamente assoggettate a vincolo di inedificabilità da leggi o per effetto di strumenti urbanistici.

 

ESENZIONE PRIMA CASA

Il Decreto Legge n.93/2008 ha disposto l’esenzione dall’ICI a decorrere dal 2008, dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale fatta eccezione per quelle di categoria A1 (abitazione signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici). L’esenzione riguarda anche le pertinenze (come box, garage e cantine) dell’abitazione principale. Le pertinenze sono però esenti nei limiti (che possono riguardare il numero o la categoria catastale) eventualmente stabiliti nei regolamenti comunali.  Anche per il riconoscimento dell’esenzione per gli immobili assimilati all’abitazione principale (il caso tipico è quello dell’abitazione concessa in uso gratuito ai parenti) occorre fare riferimento a quanto stabilito dai regolamenti comunali.

 

QUANDO SI PAGA L'ICI

L'Ici si paga in base ai mesi di possesso nell'anno in cui è dovuta l'imposta. Il versamento può essere effettuato in due rate, oppure in unica soluzione.

Versamento in due rate:

  • 1^ rata entro il 16 giugno pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota dell'anno precedente;

  • 2^ rata dal 1 al 16 dicembre a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno sulla base delle aliquote deliberate per l'anno in corso.

Versamento in unica soluzione:

in questo caso il calcolo dell'imposta deve essere fatto applicando l'aliquota in vigore nel comune nell'anno in corso.

 

LA DICHIARAZIONE ICI

In caso di variazione del patrimonio immobiliare, della struttura o destinazione dell’immobile, i soggetti interessati devono presentare un’apposita dichiarazione al comune, entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi:

  • per le variazioni verificatesi nel 2008 il termine di presentazione è il 31 luglio 2010;

  • per le variazioni verificatesi nel 2009 il termine di presentazione è il 31 luglio 2011.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se non si verificano variazioni che comportano un diverso ammontare dell’ICI dovuta.

La dichiarazione ICI NON deve essere presentata in caso di compravendita di un immobile e nemmeno in caso di successione.

Dal 2008 la Dichiarazione ICI deve essere presentata nei casi in cui le modificazioni soggettive  ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell’imposta dovuta riguardano riduzioni d’imposta e quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente acquisibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.

Di conseguenza, i casi in cui bisogna presentare la dichiarazione Ici sono notevolmente ridotti.

Tra i casi più frequenti di obbligo alla presentazione della dichiarazione ICI sono rimasti:

  • terreno agricolo che è divenuto edificabile o viceversa;

  • fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (in questo caso l’imposta è ridotta al 50%);

  • immobile che ha perso o acquistato nel 2009 il diritto all’esenzione o all’esclusione dall’Ici (non si deve comunque presentare la dichiarazione ICI nel caso in cui l’esenzione riguardi l’abitazione principale disposta dal D.L. n.93/2008);

  • l’immobile è stato oggetto in catasto di dichiarazione di nuova costruzione ovvero di variazione per modifica strutturale oppure per cambio di destinazione d’uso (DOC-FA).

 

 Per ulteriori informazioni dal sito dell'agenzia dell'entrare:  www.finanze.it/export/finanze          

 

Anno 2010

Scadenza prima rata ICI anno 2010

 

 

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Per la compilazione dei bollettini ICI

puoi trovare gli operatori nelle nostre sedi.